Assistenza e supporto per il rilascio delle concessioni demaniali

La nostra società si avvale di professionisti altamente qualificati e di vasta esperienza sul campo per guidare e supportare le società nel processo che porta al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

In questo delicato momento storico le concessioni demaniali sono al centro del dibattito politico e giuridico degli ultimi anni. Fonte di profitto per un settore strategico nel nostro Paese, quale quello del turismo, hanno sollevato ripetutamente questioni di incompatibilità tra il diritto europeo e il diritto nazionale. Il contrasto è sorto tra la legislazione nazionale e la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta "Bolkestein" o "Direttiva Servizi"), la quale si è posta come finalità la rimozione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi: in particolare le molteplici proroghe delle concessioni demaniali operate a livello nazionale, da ultimo sino al 31 dicembre 2033, come previsto dall'art. 1 commi 682 e ss. l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e confermato dall'art. 182 co. 2 d.l. n. 34/2020 (convertito nella l. n. 77/2020), risultano incompatibili con l'art. 12 della Direttiva, che sancisce l'obbligo degli Stati membri di indire procedure ad evidenza pubblica basate su criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, per la scelta tra i potenziali candidati, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività "sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili".

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla questione con due sentenze gemelle n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 enunciando i seguenti principi:

  • Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
  • Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
  • Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

Per completezza, merita di essere citata la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 13 gennaio 2022, n. 229 con la quale si è confermata l'efficacia delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2023 e si è statuito che "le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell'art. 952 c.c., d'esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell'effettiva scadenza".

Nonostante le sentenze del Consiglio di Stato che hanno fissato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 uniformandosi alle direttive Europee e nonostante i successivi interventi legislativi regna un clima di caos. Per tale motivo la nostra società, che si avvale di Avvocati, ingegneri e diversi esperti del settore , fornisce un supporto valido alle società che intendono essere pronte ad affrontare questo cambiamento, nel dettaglio:

  • La società aiuta il cliente a raccogliere tutta la documentazione necessaria per la richiesta di concessione. Questa documentazione può includere planimetrie, studi di impatto ambientale, piani di sviluppo, e altro.
  • Compilazione modelli D1,D2 e D3 per le richieste di concessione;
  • Supporto per la presentazione delle richieste di rilascio concessione;
  • monitoraggio e rinnovo ovvero una volta ottenuta la concessione la nostra società fornirà assistenza per il monitoraggio e il rispetto dei termini della concessione.